01/09/2010

ATTREZZATURE A PRESSIONE TRASPORTABILI: PUBBLICATA LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA 2010/35/UE


Di recente è stata pubblicata sulla G.U.U.E. la direttiva 2010/35/UE del 16 giugno 2010 emanata dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione Europea in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.

La direttiva stabilisce norme dettagliate sulle attrezzature a pressione trasportabili al fine di migliorare la sicurezza e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell’Unione Europea.

In particolar modo la Direttiva si applica:

- alle nuove attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione che non recano i marchi di conformità di cui alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, per quanto riguarda la messa a disposizione sul mercato di tali attrezzature;
- alle attrezzature a pressione trasportabili che recano i marchi di conformità di cui alla presente direttiva o alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, per quanto riguarda le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie, le verifiche straordinarie e l’uso di tali attrezzature;
- alle attrezzature a pressione trasportabili che non recano i marchi di conformità di cui alla direttiva 1999/36/CE, per quanto riguarda la rivalutazione della conformità.

La direttiva non si applica, invece, alle attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato anteriormente alla data di attuazione della direttiva 1999/36/CE che non sono state sottoposte a una rivalutazione della conformità e a quelle utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra Stati membri e paesi terzi, effettuate a norma dell’articolo 4 della direttiva 2008/68/CE.

Gli Stati membri possono stabilire nel proprio territorio requisiti applicabili a livello locale per l’immagazzinamento a medio o lungo termine o per l’uso locale delle attrezzature a pressione trasportabili.
Tuttavia, gli Stati membri non stabiliscono requisiti supplementari per le attrezzature a pressione trasportabili stesse. Gli Stati membri devono mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2011, al più tardi e ne dovranno informare direttamente la Commissione.

A cura di: BESSONE ing. Riccardo