04/06/2010

ART. 217 DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i.: DISPOSIZIONI MIRANTI AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI DA ESPOSIZIONE A ROA


L’articolo 217 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. individua le misure tecniche ed organizzative che il Datore di Lavoro deve mettere in atto per evitare che l’esposizione dei lavoratori superi i valori limite indicati negli allegati XXXVII parte I (radiazioni incoerenti) e parte II (radiazioni laser).

In particolare sarà cura del Datore di Lavoro:
a) pianificare altri metodi di lavoro che comportino esposizioni inferiori alle radiazioni ottiche;
b) scegliere attrezzature di lavoro che emettano meno radiazioni ottiche;
c) introdurre misure tecniche (dispositivi di sicurezza, schermature, etc.) che riducano l’emissione di radiazioni ottiche;
d) programmare adeguata manutenzione di attrezzature, luoghi e postazioni di lavoro;
e) progettare luoghi e postazioni di lavoro;
f) organizzare il lavoro, onde limitare durata e livello dell’esposizione;
g) rendere disponibili adeguati DPI per gli occhi e per la pelle;
h) tenere conto delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature che emettono radiazioni ottiche.

Il Datore di Lavoro provvederà altresì ad evidenziare con apposita segnaletica i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a radiazioni ottiche superori al limite di esposizione.

A cura di: ing. BONI Enrico