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ARRIVA IL REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (SINP)
E’ entrato in vigore il 12 ottobre 2016 il decreto interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016 (cfr. allegato), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2016 - supplemento ordinario n. 42, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali detta le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
Il decreto definisce:
a) il funzionamento del SINP;
b) i fornitori e i fruitori di dati e di informazioni;
c) i dati del SINP e i relativi standard;
d) le regole tecniche finalizzate alla trasmissione informatica dei dati tra gli enti al fine di realizzare il SINP;
e) le regole per il trattamento dei dati nell’ambito del SINP;
f) le misure di sicurezza e le responsabilità nell’ambito del SINP.
Le informazioni che derivano dalla elaborazione dei dati contenuti nel SINP, specifica l’art.3 comma 3, in conformità con quanto disposto dall’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008 per le finalità di orientamento, programmazione, pianificazione e valutazione dell’efficacia di azioni di prevenzione degli infortuni e delle malattie correlate al lavoro e di indirizzo delle relative attività di vigilanza, in termini di progressivo miglioramento dei livelli di efficacia degli interventi, devono consentire la conoscenza necessaria a tali finalità, con particolare riguardo a:
a) quadro produttivo e occupazionale analizzato;
b) quadro dei rischi, anche in un’ottica di genere;
c) quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, contenente i dati su infortuni e malattie professionali da lavoro, eventi morbosi e mortali, classificati per settore e attività;
d) quadro delle azioni di prevenzione delle istituzioni preposte, derivanti dai piani regionali e territoriali di prevenzione;
e) quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte, comprendente i dati analitici e quelli relativi alle violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
f) il quadro relativo agli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'INAIL, verificatisi in ogni settore di attività.
I dati contenuti nel SINP devono essere trasmessi esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'interno, dalle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Gli enti rendono disponibili i servizi informatici necessari per consentire la trasmissione all’INAIL dei dati che costituiscono il flusso informativo del SINP, assicurando gli standard tecnici minimi stabiliti nel presente decreto.
L’INAIL, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 2003.
A cura di: P.I. Marco ROGATO
ALLEGATI
Allegato: Decreto interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016